Sez. 4, Sentenza n. 48344 del 02/12/2009 Ud. (dep. 17/12/2009) Rv. 245799 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | Violazione dell'art. 356 cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio - Deducibilità.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE
La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad accertamenti urgenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto o comunque prima della sentenza di primo grado. (Nella specie la nullità era stata dedotta in sede di ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)