Sez. 4, Sentenza n. 45621 del 04/11/2009 Ud. (dep. 26/11/2009) Rv. 245462 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Proponibilità dell'eccezione - Necessaria correlazione con l'espletamento di un atto successivo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa a nullità derivante da asserita violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen..
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
La nullità a regime intermedio deve essere eccepita prima del compimento dell'atto o, se non è possibile, immediatamente dopo ed è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento. (Fattispecie relativa alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento dell'alcoltest sulla persona dello stesso indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)