Sez. 1, Sentenza n. 24733 del 21/05/2004 Ud. (dep. 31/05/2004) Rv. 228509 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Termini di proponibilità dell'eccezione - " Immediatamente dopo" e non con l'espletamento di un atto successivo.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
Deve considerarsi tardivamente proposta l'eccezione di nullità di un atto per l'omesso avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., qualora la parte invece che sollevare l'eccezione immediatamente dopo il compimento dell'atto, abbia atteso il compimento del primo atto successivo del procedimento costituito dall'interrogatorio dell'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)