diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 24066 del 28/12/2004 (Rv. 579004 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Rilevazione della velocità - Contestazione della violazione - Casi di legittimità della contestazione differita - Sindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio da parte del giudice dell'opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579004-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni al codice della strada, nei casi di eccesso dai limiti di velocità, la contestazione immediata, quale che sia l'apparecchiatura "autovelox" utilizzata, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio: servizio il cui fine istituzionale è sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e l'incolumità degli utenti delle strade. Pertanto la contestazione immediata può legittimamente non essere effettuata ove non sia stata predisposta una seconda pattuglia che possa procedervi, ancorchè l'apparecchiatura consenta l'accertamento della violazione al momento del transito del veicolo, nonchè in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi, ivi compreso quello in cui la pattuglia all'uopo predisposta sia impegnata in altra contestazione, ben dovendo, alla stregua della normativa vigente, l'apparecchiatura continuare nel rilievo delle infrazioni, che potranno legittimamente essere contestate successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)