Sez. 5, Sentenza n. 23414 del 19/11/2010 (Rv. 614949 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali - Agevolazioni - Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE - Incompatibilità con il diritto comunitario come aiuti di Stato - Recupero delle somme erogate - Ingiunzione ex art. 1 del d.l. n. 10 del 2007 - Condizioni - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. Il recupero è escluso solo nell'ipotesi che si tratti di aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell'ambito di applicabilità della regola "de minimis", esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vigenti nel periodo di riferimento. Spetta alla società destinataria dell'ingiunzione eccepire, e provare, che l'aiuto ricevuto appartenga all'ambito di applicabilità della regola "de minimis", mentre all'amministrazione incombe l'onere di provare che detta società sia una società per azioni costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito dell'agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. Tali elementi, unitamente all'invito ad avvalersi della eccezione relativa all'appartenenza dell'aiuto all'ambito di applicabilità della regola "de minimis" esauriscono la motivazione necessaria dell'ingiunzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 08/04/1990 num. 142 art. 22, Legge 06/04/2007 num. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)