Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24368 del 29/10/2013 (Rv. 628667 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Enti esclusi - Individuazione ex art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Tassatività dell'elenco - Applicazione all'IRCAC della Regione Sicilia - Esclusione - Estensione operata dall'art. 39 della legge n. 342 del 2000 - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di agevolazioni tributarie, l'elenco degli enti pubblici non soggetti all'IRPEG, contenuto nell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore dal 1° gennaio 1991, sostituito dall'art. 4, comma 3 bis, del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ha carattere tassativo attesa la specialità della norma. Ne consegue che il beneficio non si applica al fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione), che ha soggettività giuridica diversa da quella dell'ente affidante, nella specie la Regione siciliana, senza che assuma rilievo l'avvenuta estensione del beneficio stesso, operata dall'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle Regioni; e ancorché affidati in gestione a soggetti terzi trattandosi di norme innovative e non di interpretazione autentica e, quindi, priva di efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/1990 num. 310 art. 4 com. 3 n. 2, Legge 22/12/1990 num. 403, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 39 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)