Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/11/1985 (Rv. 442596 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - TRASFORMAZIONE DEL PASCIPASCOLO IN CONTRATTO DI AFFITTO PROROGATO EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - TRASFORMAZIONE DEL PASCIPASCOLO IN CONTRATTO DI AFFITTO PROROGATO EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 24 della legge n. 11 del 1971 - il quale prevede, a richiesta del coltivatore, la trasformazione di alcuni contratti agrari in contratti di affitto sottoposti a proroga - va interpretato alla luce del combinato disposto di cui al primo e al terzo comma, nel senso che tale disciplina si applica anche ai contratti di vendita di erba di durata inferiore ad un anno, purché esista oltre il requisito positivo del corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti sul fondo, anche quello negativo che non si tratti di terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o, comunque, non destinato solo precariamente al pascolo. (Conf 2623/83, mass n 427507; (Conf 836/83, mass n 425592; (Conf 2263/79, mass n 398608).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)