Sez. 3, Sentenza n. 2623 del 14/04/1983 (Rv. 427507 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - TRASFORMAZIONE IN AFFITTO EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 11/1971 - REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - TRASFORMAZIONE IN AFFITTO EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 11/1971 - REQUISITI.*
In base al combinato disposto del primo e terzo comma dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 - il quale prevede la trasformazione, a richiesta del coltivatore, di alcuni contratti agrari in contratti di affitto - seppure la disciplina da tale norma dettata si applica anche ai contratti di vendita di erbe di durata inferiore ad un anno, รจ tuttavia necessario il requisito positivo del corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo e quello negativo che non si tratti di terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo. O, comunque, solo precariamente destinati al pascolo. (Conf 2263/79, mass n 398608).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)