Sez. 3, Sentenza n. 6790 del 07/08/1987 (Rv. 454992 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO DI AFFITTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO DI AFFITTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 24 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, il quale prevede, a richiesta del coltivatore, la trasformazione di taluni contratti agrari in contratti di affitto, va interpretato nel senso che tale disciplina si applica anche ai contratti di vendita di erbe di durata inferiore ad un anno, sempre che esistano il requisito positivo del corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo ed il requisito negativo che non si tratti di terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo e comunque non siano destinati solo precariamente al pascolo, come si desume dal combinato disposto del primo e del terzo comma della norma citata. (V 540/86, mass n 444136; (V 738/84, mass n 432988; (Conf 5379/85 mass n 442596; (Conf 1596/84, mass n 433672; (Conf 836/83, mass n 425592; (Conf 2263/79, mass n 398608).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)