Sez. L, Sentenza n. 2263 del 21/04/1979 (Rv. 398608 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO DI AFFITTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO DI AFFITTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'art 24 della legge 11 febbraio 1971, n 11, il quale prevede, a richiesta del coltivatore, la trasformazione di taluni contratti agrari in contratti di affitto, va interpretato nel senso che tale disciplina si applica anche ai contratti di vendita di erbe di durata inferiore ad un anno, sempreche esistano il requisito positivo del corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo e il requisito negativo che non si tratti di terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo e comunque non siano destinati solo precariamente al pascolo, come si deduce dal combinato disposto del primo e del terzo comma della norma citata.*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)