Sez. 2, Sentenza n. 2584 del 13/10/1973 (Rv. 366050 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONDIZIONI.*
La responsabilita per i danni cagionati dalle cose tenute in custodia e fondata su una presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in relazione all'Obbligo di vigilare affinche la cosa stessa non rechi danno ed all'Obbligo di conservare il potere di controllo sulla cosa. Tale presunzione puo essere vinta soltanto dalla dimostrazione che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, sia pure inteso in senso lato, comprensivo del fatto colposo del danneggiato o del terzo. (Conf 2487/72, mass n 359962).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)