Sez. L, Sentenza n. 5599 del 26/10/1982 (Rv. 423352 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELLO ALBO - FUNZIONE - COSTITUZIONE DI UNO "STATUS" O DETERMINAZIONE DI UNA PRESUNZIONE ASSOLUTA CIRCA LA QUALIFICAZIONE DELLA IMPRESA - ESCLUSIONE - CERTIFICAZIONE DELL'ISCRIZIONE NELLO ALBO - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELLO ALBO - FUNZIONE - COSTITUZIONE DI UNO "STATUS" O DETERMINAZIONE DI UNA PRESUNZIONE ASSOLUTA CIRCA LA QUALIFICAZIONE DELLA IMPRESA - ESCLUSIONE - CERTIFICAZIONE DELL'ISCRIZIONE NELLO ALBO - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, istituito presso la camera di commercio, costituisce, secondo l'espressa disposizione dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 860 del 1956, presupposto per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore di tale categoria di imprese, ma non vale a costituire, ad ogni altro fine (come a quello di individuare la disciplina normativa applicabile ai rapporti tra l'impresa e i suoi dipendenti), uno status, né fa sorgere presunzioni assolute circa la qualificazione suddetta. Tale qualificazione, invece, dipende esclusivamente dalla obiettiva coesistenza degli elementi indicati nel citato art. 1 della stessa legge secondo la specificazione contenuta nel successivo art. 2, sicché la certificazione dell'iscrizione nell'albo può costituire soltanto un elemento indiziario, che non preclude affatto, in esito alla complessiva valutazione delle prove inerenti ai suddetti requisiti, l'accertamento dell'effettiva natura dell'impresa anche in modo non corrispondente a quella risultante dall'iscrizione anzidetta. (Conf 981/82, mass n 418849; (Conf 921/81, mass n 411444; (Conf 1271/80, mass n 404770; (Conf 683/72, mass n 356778; (Conf 3171/71, mass n 354556).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)