Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011 (Rv. 619084 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 bis legge n. 289 del 2002 - Rinuncia alle sanzioni in materia di IVA - Contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE - Disapplicazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, le misure clemenziali che comportano una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06: pertanto, va disapplicato, sia pure con riferimento alla sola IVA, l'art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)