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Sez. U, Sentenza n. 3674 del 17/02/2010 (Rv. 611635 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 12 della legge n. 289 del 2002 - Cartelle esattoriali per la riscossione dell'IVA - Definizione agevolata - Contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE - Disapplicazione - Fondamento - Sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C 132/06.
Stato
decisa il 2010-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611635-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)