Sez. 5, Sentenza n. 22250 del 26/10/2011 (Rv. 619958 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Esclusione di ogni accertamento fiscale ed estinzione delle sanzioni amministrative tributarie - Incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 9 legge n. 289 del 2002 - Sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008 - Effetti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di disciplina di condoni fiscali, il contribuente che abbia aderito al condono previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, per definire la controversia con l'Amministrazione finanziaria relativa alla mancata presentazione della dichiarazione annuale per l'IVA, è comunque tenuto al pagamento delle sanzioni previste in generale per l'omessa dichiarazione, posto che la Corte di giustizia, con sentenza del 17 luglio 2008, ha dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 9 della legge citata, relativamente alla condonabilità dell'IVA, nella parte in cui esso disponeva, come effetto automatico dell'adesione al condono, anche la esclusione di ogni accertamento fiscale e la estinzione delle sanzioni amministrative tributarie.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)