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Sez. 5, Sentenza n. 20435 del 26/09/2014 (Rv. 632453 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 bis della legge 289 del 2002 - Definizione dei ritardati o omessi versamenti in materia di IVA - Contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE - Disapplicazione anche d'ufficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632453-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui consente di definire una controversia con l'Amministrazione finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell'IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere "chiuso" del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'IVA, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale. Invero, anche tale forma di condono cosiddetto clemenziale, come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della menzionata legge n. 289 del 2002, è idonea a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)