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Sez. 1, Sentenza n. 45653 del 05/06/2015 Cc. (dep. 17/11/2015) Rv. 265486 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misura coercitiva in atto al momento della condanna - Ordinanza che dispone la modifica peggiorativa del trattamento cautelare - Rimedio esperibile - Appello - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265486-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazione cautelare, il rimedio esperibile avverso l'ordinanza con la quale il giudice procedente, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna, modifichi in senso peggiorativo il trattamento cautelare, sostituendo la misura in atto con altra di maggiore gravità, è quello dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., non trattandosi del titolo "genetico" del trattamento cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)