Sez. 5, Sentenza n. 32852 del 05/07/2011 Cc. (dep. 25/08/2011) Rv. 250579 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misura cautelare divenuta inefficace perché disposta in ordine a fatto per cui sia intervenuta assoluzione - Successiva condanna e ripristino della custodia cautelare in carcere - Impugnabilità della ordinanza applicativa con appello e non con riesame - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, è impugnabile con l'appello - e non con il riesame - l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, previamente revocata a seguito di assoluzione e successivamente riadottata a seguito di condanna in sede di appello, in quanto, in tal caso, la misura genetica perde efficacia - per effetto della sentenza assolutoria di primo grado - senza essere eliminata del tutto, sicché il sovvertimento del verdetto assolutorio ne comporta la reviviscenza ed il relativo provvedimento di ripristino è soggetto ad appello e non a riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)