Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 30/03/1999 Cc. (dep. 28/09/1999) Rv. 214361 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di fase per il giudizio - Riferimento al titolo di reato contestato con l'ordinanza cautelare - Esclusione - Riferimento al titolo di reato per cui è stato richiesto il rinvio a giudizio - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Nella fase del giudizio, ai fini del computo del termine massimo della custodia cautelare occorre avere riguardo non già alla contestazione di cui all'ordinanza cautelare bensì al ""delitto per cui si procede" e dunque all'imputazione quale risulta dal decreto che dispone il giudizio ovvero a quella eventualmente modificata nel corso del dibattimento ai sensi degli artt. 516, 517, 518 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)