Sez. 1, Sentenza n. 7383 del 14/05/2003 (Rv. 563016 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Giudice di pace - Cause di valore non eccedente euro 1.032, 91 - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Formulazione della riserva di impugnazione ai sensi dell'art. 361 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione proposta, in difetto di detta riserva, unitamente a quella contro la sentenza definitiva del merito - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME
Nei confronti della sentenza non definitiva, pronunciata dal giudice di pace in cause di valore inferiore a lire due milioni (oggi euro 1.032, 91), contenente solo statuizioni sulla competenza, non è ammessa la riserva facoltativa di ricorso, intesa quale condizione dell'impugnazione procrastinata, stante l'inscindibile parallelismo della detta riserva rispetto all'impugnazione immediata con il ricorso per cassazione ("simul stabunt, simul cadent"), ed essendo l'esperimento di quest'ultimo rimedio non consentito rispetto a tale genere di pronunce, posto che esso finirebbe per risolversi in un sostanziale aggiramento del divieto stabilito dall'art. 46 cod. proc. civ., che preclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti ai giudici di pace. Resta pertanto salva la proponibilità del ricorso per cassazione contro l'anzidetta sentenza non definitiva insieme con l'impugnazione avverso la successiva decisione definitiva del merito, senza che rilevi la mancata formulazione della riserva stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)