Sez. 3, Sentenza n. 49 del 08/01/1977 (Rv. 383558 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONI DELLE PARTI - MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE ANNUALE - NOTIFICA DELLA CITAZIONE - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONI DELLE PARTI - MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE ANNUALE - NOTIFICA DELLA CITAZIONE - SUFFICIENZA.*
L'ipotesi in cui nessuna delle parti ha iscritto a ruolo l'appello rimane al di fuori della previsione dell'art 348 cod proc civ per essere disciplinata dalla disposizione dell'art 307, cui l'art 347 rinvia quanto alle forme e ai termini della Costituzione in appello, e secondo la quale, nel caso di mancata Costituzione dell'appellante e dell'appellato nei termini loro rispettivamente assegnati, il processo deve essere riassunto nel termine di un anno dalla scadenza di quello stabilito per la Costituzione del convenuto. Per la riassunzione basta la notifica della citazione, e non anche l'iscrizione a ruolo. (Conf 939/66, mass n 321868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)