diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 36544 del 10/09/2003 Cc. (dep. 23/09/2003) Rv. 226366 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Fase esecutiva - Notifica del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena, ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a mani del difensore d'ufficio designato per il giudizio di legittimità - Nullità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226366-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

È nulla la notifica del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena, ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., eseguita a mani del difensore d'ufficio designato per la fase di legittimità, in quanto nella fase dell'esecuzione la difesa deve essere affidata al difensore di fiducia o a quello d'ufficio nominato specificamente per la fase esecutiva - secondo "i criteri delle competenze specifiche, della prossimità della sede del procedimento e della reperibilità" di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen. - o, infine, al difensore nominato nella fase del giudizio di merito e non di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 30 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)