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Sez. L, Sentenza n. 3635 del 05/06/1981 (Rv. 414251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - LIBERTA SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI - RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE DELLA FENALME - CISNAL - PERMESSI - CONCESSIONE PER UN NUMERO DI ORE MINORE DI QUELLO PER LE RAPPRESENTANZE DELLA CONFEDERAZIONE UNITARIA CGIL - CISL - UIL - CONDOTTA DISCRIMINATORIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - LIBERTA SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI - RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE DELLA FENALME - CISNAL - PERMESSI - CONCESSIONE PER UN NUMERO DI ORE MINORE DI QUELLO PER LE RAPPRESENTANZE DELLA CONFEDERAZIONE UNITARIA CGIL - CISL - UIL - CONDOTTA DISCRIMINATORIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONI.*

La legge 20 maggio 1970 n 300 accoglie il principio della parita di trattamento per i soli lavoratori (art 15), mentre per i Sindacati fa proprio il criterio della maggiore rappresentativita sul piano nazionale (art 19), quale parametro che indica l'attitudine della associazione ad esprimere in modo adeguato l'interesse del sottostante gruppo di lavoratori. Pertanto l'avere negato ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale della fenalme-cisnal lo stesso numero di ore di permessi retribuiti concesse, con apposito accordo, a quelli delle rappresentanze della Confederazione unitaria C.G.i.L.- C.i.S.l. - U.I.L. non costituisce di per se - quando, per i primi, i permessi retribuiti non siano al di sotto dei limiti posti dall'art 23 citata legge una condotta discriminatoria del datore di lavoro nei confronti della menzionata associazione, ma puo essere considerata tale, e percio repressa ex art 28 citata legge, solo qualora risulti oggettivamente idonea ad ostacolare o limitare l'attivita sindacale di questa, con riferimento all'incidenza specifica della sua rappresentativita, e, sotto il profilo soggettivo, sia anche intenzionalmente diretta a tale effetto.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)