Sez. L, Sentenza n. 4281 del 20/07/1982 (Rv. 422256 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI PERMESSI SINDACALI SUBORDINATA ALLA FIRMA SUI CARTELLINI DI PRESENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI PERMESSI SINDACALI SUBORDINATA ALLA FIRMA SUI CARTELLINI DI PRESENZA.*
Al fine di stabilire se il comportamento del datore di lavoro integri o meno condotta antisindacale a norma dell'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 il giudice del merito deve accertare se tale condotta risulti oggettivamente idonea ad ostacolare o limitare l'attività sindacale del lavoratore e se, sotto il profilo soggettivo, sia anche intenzionalmente diretta a tale effetto. (nella specie: il datore di lavoro - esattoria comunale - richiedeva per la concessione dei permessi sindacali retribuiti la firma sui cartellini di presenza in osservanza della normativa collettiva. La suprema Corte, nell'accogliere il ricorso avverso la decisione del giudice del merito, che aveva affermato la sussistenza della condotta antisindacale, ha enunciato il principio di cui alla massima). (V 3653/81, mass n 414251; (V 4270/78; (V 1066/78).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Contr. Coll. 28/12/1972 num. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)