Sez. 6, Sentenza n. 4987 del 28/01/2010 Ud. (dep. 08/02/2010) Rv. 246091 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Incompatibilità originaria con l'ufficio di testimone - Valutazione da parte del giudice di merito - Sindacato del giudice di legittimità - Condizioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ
Ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen., è configurabile il sindacato del giudice di legittimità sulla completezza e logicità della motivazione fornita da quello di merito a sostegno della valutazione compiuta sulla originaria incompatibilità a testimoniare dell'autore del delitto di falsa testimonianza ed in relazione al contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso di una sua precedente audizione come persona informata sui fatti. (Fattispecie relativa al riconosciuto valore autoindiziante delle sommarie informazioni rilasciate dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, che la Corte ha evidenziato avrebbero dovuto impedire la successiva assunzione da parte del medesimo dell'ufficio di testimone).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)