Sez. L, Sentenza n. 6014 del 13/11/1981 (Rv. 416798 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DISPOSIZIONE EX ART. 409, N. 2, COD. PROC. CIV. - INTERPRETAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DISPOSIZIONE EX ART. 409, N. 2, COD. PROC. CIV. - INTERPRETAZIONE.*
Nella disposizione dell'art. 409 n. 2 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533) - secondo cui le norme del nuovo rito del lavoro si applicano alle controversie in materia di contratti agrari, "salva la Competenza delle Sezioni specializzate agrarie" - tale inciso intende soltanto confermare la Competenza di dette Sezioni e non già significare che le nuove norme procedurali non si applicherebbero alle controversie già attribuite alla Competenza delle Sezioni specializzate, le quali resterebbero così soggette alle norme di procedura cui rinvia l'art. 5 della legge 2 marzo 1963 n. 320, che è stato, invece, abrogato. (V 11/80, mass n 403371; (V 5910/78, mass n 395731).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)