Sez. L, Sentenza n. 5910 del 12/12/1978 (Rv. 395731 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - APPLICABILITA IMMEDIATA AI GIUDIZI PENDENTI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - APPLICABILITA IMMEDIATA AI GIUDIZI PENDENTI.*
Le controversie in materia di contratti agrari devono essere trattate - in base all'art 409 n 2 cod proc civ, nel testo di cui all'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533 - secondo il nuovo rito del lavoro da tale legge introdotto, immediatamente applicabile, ai sensi dell'art 20 della stessa legge, anche alle controversie iniziate secondo la procedura richiamata dall'abrogato art 5 della legge 2 marzo 1963 n 320 (sulla disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie). (Conf 1417/77, mass n 385131; (Conf 807/77, mass n 384404; (Conf 464/77, mass n 384013).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)