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Sez. 2 - , Sentenza n. 18564 del 13/02/2019 Cc. (dep. 03/05/2019) Rv. 275419 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Richiesta di accedere al controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011 - Provvedimento di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. – Ammissibilità – Vizi deducibili.
Stato
decisa il 2019-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275419-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In materia di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., il cui oggetto può concernere esclusivamente la ricorrenza di eventuali illegittimità del procedimento ex art. 34-bis d.lgs. citato, ovvero l'errata valutazione dei presupposti di legge per ammettere il controllo giudiziario, e non anche l'illegittimità delle misure interdittive antimafia adottate dal prefetto, la cui valutazione resta riservata alla competenza della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)