Sez. L, Sentenza n. 3615 del 18/06/1984 (Rv. 435614 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO DEL LAZIO - DIRITTO ALLA STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - FONDAMENTO NORMATIVO - DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO DEFINITIVO - SPETTANZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO DEL LAZIO - DIRITTO ALLA STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - FONDAMENTO NORMATIVO - DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO DEFINITIVO - SPETTANZA.*
Anche alla stregua della sentenza n. 69 del 1983 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente legittimo l'art. 1 della legge Reg. Lazio 2 dicembre 1975 n. 79, il diritto alla stabilità del rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle cessate imprese di trasporto del Lazio non ha fondamento nella legge statale - non essendo configurabile, nelle ipotesi d'intervento della pubblica autorità diretto al riordinamento del servizio, un trasferimento di azienda ai sensi degli artt. 26 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, 1 legge 24 maggio 1952 n. 628 e 5 legge 22 settembre 1960 n. 1054 - ma trova la sua fonte esclusiva negli artt. 6 della legge Reg. Lazio n. 12 del 1973, 5 della legge regionale n. 33 del 1975 e 1 della citata legge n. 79 del 1975, costituenti espressione del potere di riordinamento degli autoservizi di interesse regionale. In forza di tali norme, che costituiscono un precetto di carattere unitario, l'indicato diritto alla stabilità - riconosciuto indistintamente a tutto il personale (senza esclusione, quindi, dei livelli dirigenziali) - non presuppone necessariamente la fase transitoria della precaria utilizzazione del personale da parte delle società temporanee affidatarie del servizio, con la conseguenza che il diritto all'inquadramento definitivo, che va effettuato all'esito della fase procedimentale prevista dalla legge n. 79 del 1975, spetta anche al personale proveniente da una impresa cessata dall'Esercizio delle linee dopo il 31 ottobre 1975, ancorché di fatto non utilizzato, pur possedendone i requisiti, dalle società affidatarie. (V 5805/81, mass n 416517; (V 4084/80, mass n 407978; (V 4694/79, mass n 401247; (V 5080/77, mass n 388684).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 24/05/1952 num. 628 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12 art. 6, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 1, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)