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Sez. 5, Sentenza n. 5845 del 13/04/2012 (Rv. 622095 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Definizione delle liti fiscali pendenti - Importi in precedenza corrisposti dal contribuente - Soccombenza parziale dell'Amministrazione nel precedente grado di giudizio - Restituzione delle somme eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione della lite - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622095-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la soccombenza parziale dell'amministrazione non dà luogo alla restituzione degli importi eccedenti quanto dovuto per la definizione della lite fiscale pendente, che il contribuente abbia già pagato per effetto delle disposizioni in materia di riscossione, poiché l'inciso che apre il secondo periodo del comma quinto del medesimo art. 16 deve essere interpretato nel senso che il recupero delle somme versate spetta solo quando queste non risultino più dovute a seguito dell'ultima pronuncia di merito, e, quindi, solo in caso di soccombenza totale dell'erario, in quanto trattasi di disposizione eccezionale e derogatoria di quella generale in forza della quale il condono, in quanto incide in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, definendoli transattivamente, non può dar luogo a restituzione alcuna degli importi precedentemente corrisposti.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)