Sez. 1, Sentenza n. 6827 del 13/12/2012 Ud. (dep. 12/02/2013) Rv. 254703 - 01
ARMI - IN GENERE | Custodia - Obbligo di diligenza - Contenuto - Fattispecie.
ARMI - IN GENERE
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che aveva tenuto avvolta in un panno e col caricatore inserito, sebbene scarico, una pistola sopra un armadio, a cui poteva accedersi solo salendo su una sedia).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)