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Sez. 1, Sentenza n. 46265 del 06/10/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 230153 - 01

ARMI - IN GENERE | Custodia - Obbligo di diligenza - Adempimento - Modalità e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230153-01

ARMI - IN GENERE

L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna di un soggetto il quale aveva tenuto due fucili da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)