Sez. 1, Sentenza n. 8027 del 25/01/2011 Ud. (dep. 02/03/2011) Rv. 249840 - 01
ARMI - IN GENERE | Custodia - Obbligo di diligenza - Contenuto - Fattispecie.
ARMI - IN GENERE
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 20 l. n. 110 del 1975 (omessa custodia di armi) - dell'imputato, il quale aveva custodito le armi, non visibili, in una soffitta, pertinenza dell'appartamento, dotato di porta con chiusura a chiave, in una fessura ricavata da uno spazio tra il soffitto ed un muro in costruzione, il cui accesso era possibile solo servendosi di una scala).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)