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Sez. 1, Sentenza n. 1326 del 24/11/1994 Cc. (dep. 10/02/1995) Rv. 200234 - 01

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Individuazione di persone e cose | Riconoscimento fotografico - Ricognizione personale - Diversità - Utilizzabilità del riconoscimento fotografico quale mezzo di prova ai fini della decisione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200234-01

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Individuazione di persone e cose

Il riconoscimento fotografico di persone - che deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale prevista dall'art. 213 c.p.p.. Costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 349, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)