Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017 Cc. (dep. 27/12/2017) Rv. 272435 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Misura depositata ex art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Presunzione relativa di pericolosità sociale - Contenuto e obblighi di motivazione del giudice della cautela.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
In tema di custodia cautelare in carcere applicata, a seguito di condanna di primo grado per il reato di associazione mafiosa, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. (In motivazione la Corte ha chiarito che, tra le ragioni di esclusione suddette, la sola rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza ha valore determinante, mentre il fattore "tempo trascorso dai fatti" deve essere parametrato alla gravità della condotta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)