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Sez. 1, Sentenza n. 12393 del 09/12/1998 (Rv. 521479 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile appartenente ad una società in nome collettivo - Reddito prodotto - Tassabilità come reddito fondiario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521479-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 40 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che al comma primo dispone che "non si considerano produttivi di reddito fondiario, gli immobili relativi ad imprese commerciali...", letto in unione con l'art. 77 dello stesso d.P.R. (per le società in nome collettivo.... si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad essa appartenenti....) comporta che in presenza di una società in nome collettivo l'immobile che le appartiene non può essere comunque considerato produttivo di reddito fondiario, sussistendo una presunzione assoluta di strumentalità à fini dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)