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Sez. 5, Sentenza n. 13383 del 04/03/2008 Ud. (dep. 28/03/2008) Rv. 239393 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Possesso di documento d'identità valido per l'espatrio falsificato solo in parte - Configurabilità del reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239393-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE

È configurabile il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) anche quando trattisi di possesso di un documento valido per l'espatrio che sia falsificato solo parzialmente, sempre che la falsità riguardi una parte significativa di esso, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui il documento, pur consentendo l'identificazione del titolare, recava però alcune impronte di timbri falsi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)