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Sez. 2, Sentenza n. 6482 del 13/01/2011 Ud. (dep. 22/02/2011) Rv. 249467 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Fatto storico relativo a reato per il quale è intervenuta sentenza passata in giudicato - Valutazione ai fini della prova di un diverso reato - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249467-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva (nella specie, detenzione e porto di arma da sparo con matricola abrasa, ricettazione dell'arma e resistenza a pubblico ufficiale), in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (nella specie, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)