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Sez. 5, Sentenza n. 15 del 04/01/2000 Cc. (dep. 09/03/2000) Rv. 215977 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Prova dell'associazione - Desunta anche da comportamento dell'imputato integrante delitto di favoreggiamento personale - Sentenza passata in giudicato per tale secondo reato - Principio del "ne bis in idem" - Non opera.
Stato
decisa il 2000-01-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215977-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere, qualora la partecipazione alla associazione venga desunta anche dalla ospitalità concessa ad un ricercato, episodio per il quale sia già intervenuta condanna definitiva per favoreggiamento, non può invocarsi, in sede di giudizio "de libertate", il principio del "ne bis in idem". Invero, la inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)