Sez. 1 - , Sentenza n. 31828 del 20/06/2018 Ud. (dep. 18/07/2019) Rv. 276719 - 02
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Fatto storico relativo a reato per il quale è intervenuta sentenza passata in giudicato - Valutazione ai fini della prova del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Ammissibilità - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., emessa sulla base di elementi già utilizzati per affermare, in altri procedimenti, la responsabilità degli imputati in relazione a condotte di intestazione fittizia di beni e di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). (Conf. Sez. U, n. 2110/1996, Rv. 203765-01).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)