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Sez. 2, Sentenza n. 6573 del 29/03/2005 (Rv. 580954 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Determinato dal tribunale - Carattere esclusivo - Promessa di pagamento e pagamenti ulteriori - Ripetibilità.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580954-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 165 e 39, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nessun compenso è dovuto al commissario giudiziale, quale organo della procedura di concordato preventivo, oltre quello liquidato dal tribunale, neppure per rimborso spese; con la conseguenza che le promesse ed i pagamenti fatti contro tale divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 com. 3, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)