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Sez. 1, Sentenza n. 4993 del 18/04/2000 (Rv. 535788 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Determinazione - Criteri ex art. 39 legge fall. e norme regolamentari ivi richiamate - Provvedimento di liquidazione - Opzioni discrezionali del giudice di merito - Motivazione - Obbligo - Sussistenza - Motivazione apparente - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535788-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il provvedimento di liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato in una procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito sì come a quest'ultimo rimesse dal combinato disposto dell'art. 39 legge fall. e delle norme regolamentari (nella specie, D.M. 28 luglio 1992, n. 570) in esso richiamate, con la conseguenza che tale provvedimento, se dotato di motivazione soltanto apparente, è legittimamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)