Sez. 5, Sentenza n. 17965 del 24/07/2013 (Rv. 627610 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Cessione di azienda agricola - Art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 - Pluralità di negozi diversi non contestuali - Divieto di abuso del diritto - Criterio - Preminenza della causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di imposta di registro su cessione di azienda agricola, l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, attribuisce prevalenza, nell'interpretazione degli atti rispetto alla loro natura intrinseca ed ai relativi effetti giuridici rispetto al titolo ed alla forma apparente, così vincolando ad assumere in maggior conto il dato economico reale su quelli giuridico-formali enunciati - anche frazionatamente - in uno o più atti; ne consegue che una pluralità di cessioni - nella specie, la prima a titolo gratuito dei beni immobili organizzati per l'attività agricola e la seconda, tre anni dopo e quale compravendita degli immobili del fondo - costituisce fenomeno unitario, anche in conformità al principio generale di divieto di abuso del diritto, di origine comunitaria, ma ricavabile altresì, per i tributi non armonizzati, dai principi costituzionali di capacità contributiva e progressività dell'imposizione derivandone l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)