Sez. 4, Sentenza n. 2800 del 15/12/1998 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 213226 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI | Appalto - Lavori da eseguire nel cantiere del committente - Opere provvisionali - Difetto di manutenzione - Committente - Esonero da responsabilità - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI
In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e operative, anche di fatto, da parte del committente. Tuttavia, quando il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 d.p.r. n. 164 del 1956 le opere provvisionali devono essere mantenute "in efficienza" per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 7, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)