Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep. 20/03/2008) Rv. 239252 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Lavori dati in appalto - Responsabilità del committente - Esonero - Limiti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)