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Sez. 5, Sentenza n. 2298 del 10/01/1984 Ud. (dep. 12/03/1984) Rv. 163118 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - CAUSA ESTINTIVA DI REATO NON COMPRESO NELLA PARTE DELLA SENTENZA ANNULLATA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163118-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - CAUSA ESTINTIVA DI REATO NON COMPRESO NELLA PARTE DELLA SENTENZA ANNULLATA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE - LEGITTIMITÀ.*

La disposizione dell'art. 545, comma primo, cod. proc. pen. pone al giudice del rinvio una mera preclusione processuale al riesame delle parti della sentenza non annullata dalla Corte di Cassazione; rispetto ad esse il giudicato sostanziale si Forma, infatti, non immediatamente, ma al momento della chiusura definitiva del processo. Pertanto nel giudizio di rinvio eventuali cause estintive sopravvenute devono essere applicate ai reati cui si riferisce la parte della sentenza non annullata. (Conf mass n 145285, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)