Sez. 2, Sentenza n. 8382 del 25/01/2006 Ud. (dep. 09/03/2006) Rv. 233801 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Normativa transitoria - Processi già pendenti avanti la Corte di cassazione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche al cod. pen. ed alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione) - per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. - secondo cui non si applicano i termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto, da un lato, le disposizioni transitorie censurate non investono le norme incriminatrici e, dall'altro, il legislatore ben può razionalmente graduare nel tempo e differenziare in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti l'applicazione di nuovi, più favorevoli, termini di prescrizione dei reati, senza per questo violare il principio di uguaglianza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)