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Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234367 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge n. 251 del 2005 - Normativa transitoria - Processi già pendenti avanti la Corte di cassazione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234367-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25 comma secondo, 27 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede che i più brevi termini di prescrizione previsti dalla indicata legge siano applicabili ai processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, ai processi pendenti in grado di appello ed ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, dal momento che è scelta legislativa ragionevole quella di non vanificare, attraverso l'applicazione retroattiva della legge più favorevole, l'attività processuale già espletata secondo la legge del tempo; il principio di retroattività della legge più favorevole non è costituzionalizzato come emanazione diretta del principio di legalità, e ben può essere derogato da norme di legge; l'evenienza che, nel caso in cui si proceda separatamente a carico di più coimputati, i tempi di trattazione dei relativi processi possano condurre all'applicazione della legge più favorevole solo in uno di essi non contrasta con il principio della presunzione d'innocenza; la prescrizione, quale causa di estinzione del reato, non è strumento idoneo ad assicurare la ragionevole durata del processo, ma, al contrario, è quest'ultima che dovrebbe scongiurare il decorso dei termini di prescrizione. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)