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Sez. 1, Sentenza n. 44910 del 28/10/2011 Cc. (dep. 02/12/2011) Rv. 251481 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Pene detentive brevi - Sospensione dell'esecuzione in vista di eventuale applicazione di misure alternative - Divieto nel caso di condannati per taluno dei reati previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - Operatività del divieto anche nell'ipotesi di condannato agli arresti domiciliari - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251481-01

ESECUZIONE - IN GENERE

Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, è applicabile anche nel caso in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna. (La Corte ha chiarito che tra la norma che prevede il divieto di sospensione e quella che impone la sospensione dell'esecuzione per i condannati che si trovino agli arresti domiciliari intercorre uno stretto collegamento testuale e che l'interpretazione letterale è sorretta anche da una convergente esegesi adeguata al dato costituzionale, pena la lesione dell'art. 3 Cost. in favore dei detenuti agli arresti domiciliari rispetto agli imputati a piede libero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)