Sez. 2, Sentenza n. 36764 del 20/09/2001 Cc. (dep. 11/10/2001) Rv. 219612 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti di chi si trovi agli arresti domiciliari per il reato oggetto della condanna da eseguire - Condanna per i delitti di cui all'art. 4 "bis" ord. pen. - Operatività - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La sospensione dell'ordine di carcerazione, prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. (modificato dal decreto legge 24 novembre 2000 n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4) in favore del condannato che sia ristretto agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza, non opera nel caso che la condanna riguardi i reati previsti dal comma 9, lett. a), della medesima disposizione (il quale richiama i gravi reati elencati nell'art. 4 bis ord. pen.), atteso che la presunzione di pericolosità, insita nella condanna definitiva pronunciata per alcuno dei detti reati, è presa in considerazione anche dal comma 10, dell'art. 656, senza che possa avere rilievo contrario la valutazione favorevole compiuta dal giudice della cognizione con l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)